Rosaria Pirosa
Ricercatrice in Filosofia del Diritto
Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore)
rosaria.pirosa@unimore.it
0009-0004-7432-4750
IUS ET SCIENTIA • 2025 • ISSN 2444-8478
Número extraordinario 2025. Monográfico: «Tecnologías, derechos y atención a los cuidados de larga duración»
pp. 33-51 · https://dx.doi.org/https://dx.doi.org/10.12795/IESTSCIENTIA.2025.mon.02
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riassunto |
PAROLE CHIAVE |
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La riontologizzazione della realtà determinata dall’espansione dell’Intelligenza Artificiale richiede un mutamento epistemologico: tale svolta risulta cogente con riguardo alla tutela del diritto alla salute e alla cura. Il saggio intende soffermarsi sulle implicazioni del ricorso ai dispositivi tecno-scientifici nel campo della protezione del benessere psico-fisico inteso come diritto sociale delle soggettività rilevanti, vagliando l’impiego dell’Intelligenza Artificiale in una prospettiva “rights-based”. Tale premessa teorica e metodologica permette di situare il tema dell’utilizzo dei dispositivi tecno-scientifici nell’alveo di un approccio improntato alla tutela dei diritti delle persone esposte ai processi di vulnerabilizzazione che derivano da una condizione di dipendenza o dall’insorgenza di patologie. In questa direzione, il contributo della filosofia del diritto si dispiega permeando in senso critico la riflessione bioetica e dotandola del compito di ridefinire il rapporto tra etica e diritto, a partire dalla necessità di adeguare la risposta giuridica alla problematicità dei casi. |
“Soft-ethics” Giusnaturalismo "Prospettiva rights-based" Artificial Intelligence Bioetica Giuspersonalismo |
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ABSTRACT |
PALABRAS CLAVE |
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The re-ontologization of reality connected to the expansion of Artificial Intelligence requires an epistemological shift: this change is crucial with regard to the protection of health and care. This essay aims to focus on the implications of the use of techno-scientific devices in the field of protecting psycho-physical well -being, as a social right, analyzing the use of Artificial Intelligence from a “rights-based perspective”. This theoretical and methodological premise allows us to situate the issue of the use of techno-scientific devices within a theoretical approach aimed at protecting the rights of people exposed to vulnerability processes resulting from a condition of dependence or from pathologies. In this direction, the contribution of legal philosophy unfolds by critically permeating bioethical reflection and redefining the relationship between ethics and law, starting from the need to adapt the legal response to the problematic nature of specific cases. |
“Soft-ethics” Natural Law "Rights-based Perspective" Artificial Intelligence Bioethics “Personal Law” |
La progressiva erosione della prospettiva antropocentrica ha generato una crescente attenzione verso i processi di discriminazione extra-specifici e, altresì, verso le tecniche di gerarchizzazione riguardanti gli esseri umani (Pastore, 2003, 2021). Una morale concepita dall’uomo per essere indirizzata prima di tutto ai suoi simili, infatti, costituiva il tracciato di una percezione etica destinata ad individuare il proprio referente nelle soggettività umane tipizzabili come “standard”: persone dalla pelle bianca, professanti il cristianesimo, di estrazione sociale medio-elevata, di orientamento eterosessuale, provviste di “normo-abilità”[1], capaci di far fronte alla cura della propria salute[2] (Pirosa, 2021). Il concetto di responsabilità in rapporto alla condizione umana correva lungo un circuito circolare che non interessava gli altri esseri viventi e il pianeta nel suo complesso (Jonas, 1997).
Lo stesso statuto teorico-giuridico dell’idea di vulnerabilità riceve origine dal superamento dell’antropocentrismo, tratto qualificante di tali sistemi etici. All’interno di questi, la misura del disvalore sociale delle condotte si rinveniva nell’esigenza di mantenere ben coese le società, trattate fino agli Anni Sessanta del XX secolo, malgrado la mutata composizione, come “razzialmente” e culturalmente omogenee.
Il monito di lasciare ai propri discendenti un pianeta non del tutto compromesso esprimeva un ampliamento del campo d’azione, configurando un “dovere” di esseri umani nei confronti di altri esseri umani non ancora venuti al mondo: le future generazioni (Pisanò, 2012). Un’estensione di tale concezione, negli ultimi decenni, ha finito per legare il bene dell’uomo alla vita nel suo complesso.
L’approdo ad una concezione biocentrica si è posta alla base di un’evoluzione dell’idea della cura e, entro un più ampio livello, del concetto di salute. La revisione critica di un’etica autoreferenziale ed antropocentricamente caratterizzata, pertanto, ha rappresentato il prodromo dell’idea di “one-health” (S. L. Deem, K. E. Lane-deGraaf, E. A. Rayhel, 2019), un concetto a vocazione pluridisciplinare che, tuttavia, rinviene alcuni contenuti centrali nell’ambito del diritto[3]. I profili cogenti della tutela della salute investono il comparto del diritto oggettivo, nondimeno, all’interno di un approccio “bottom up”, interessano in modo crescente la teoria dei diritti soggettivi.
L’ingresso di una visione “rights-based” nell’ambito della protezione della salute comprende un’attenzione alla persona come centro di imputazione di diritti e, dunque, quale soggetto legittimato a rivendicare le condizioni di un effettivo esercizio del benessere psico-fisico. La traduzione di tale transizione in termini giuridici passa attraverso la rilevanza della modalità deontica del “diritto”, in luogo della diversa figura del “dovere”.
Il superamento dell’antropocentrismo mette in tensione la logica utilitaristica sollecitando nuove considerazioni etiche che obbligano l’essere umano ad un ripensamento e ad una riconfigurazione delle proprie responsabilità. In tale quadro, la tecnica e l’uso dei dispositivi tecno-scientifici impongono una nuova tematizzazione dei fondamenti dell’etica.
Nell’alveo della teoria del diritto, un discorso sui sistemi etici richiama quello che può definirsi il “meta-problema” per antonomasia, ovvero il rapporto tra diritto e morale. Tale relazione è stata messa a tema attraverso le categorie del positivismo giuridico e, pertanto, risolta, a partire dalla premessa della costitutiva eterogeneità della dimensione etica rispetto a quella giuridica, nella direzione di una necessaria separazione tra i due termini.
Dopo le sollecitazioni di stampo teoretico provenienti dal dibattito giusfilosofico del XX secolo, “lo shock della realtà” (Jonas, 1992, 31), più dell’“intenzione sistematica” (Jonas, 1992, 31), ha costituito un viatico verso una riconsiderazione della valenza della morale rispetto al diritto: l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e le sue molteplici applicazioni in rapporto alla vita sul pianeta.
Anche la riflessione sui più dilemmatici profili legati al ricorso all’Intelligenza Artificiale può giovarsi della revisione critica di una percezione etica autoreferenziale e di una mutata considerazione dell’interazione tra morale e diritto, capace di indirizzarsi verso un approccio “soft-ethics”[4].
In tal senso, un orizzonte epistemico ed analitico fecondo, come evidenziato da recenti studi, concerne l’ambito della teoria del diritto che ha studiato l’applicazione dell’etica al mondo della vita, umana e non umana: la prospettiva bioetica. Il riposizionamento della morale rispetto al fenomeno giuridico può essere letto alla luce della rilevanza etica delle questioni che riguardano l’uso dell’Artificial Intelligence e, quindi, del complesso degli aspetti problematici destinati ad incidere sull’autocomprensione stessa dell’esperienza umana.
L’esigenza di risituare il confine tra la dimensione morale e la dimensione giuridica si lega a tale contesto e costituisce una sfera concettuale autonoma rispetto all’orizzonte originario delle questioni eticamente pregnanti che, sin dal suo sviluppo, hanno segnato la comparsa della “tecnica” nella vita dell’uomo.
Tra i fenomeni cogenti, che tutt’ora percorrono la contemporaneità, troviamo l’ambivalenza dello sviluppo tecnologico e la “coattività” dell’espansione della tecnologia che “ipostatizza le [stesse] forme del potere umano” (Jonas, 1997, 35) determinando una nuova species di dominio, quella di un potere rispetto al quale il titolare è subjectus.
Entro una condizione espressa in modo efficace dal bifrontismo semantico del lemma latino, l’individuo è, dunque, “soggetto attivo” e, al contempo, “sottoposto”, “sottomesso”, “dipendente”[5]. In tale stato, la sollecitazione centrale, originata dal superamento di un’etica autoreferenziale, riguarda la responsabilità umana. L’articolazione del “principio di responsabilità” (Jonas, 1997) richiede all’uomo la capacità di rispondere alla tecnologia cui ha dato luogo, ma anche, negli scenari attuali, l’individuazione di forme di responsabilità connesse all’impiego e all’autonomizzazione dei dispositivi tecno-scientifici.
Si può affermare che l’esigenza di rileggere e di ripensare l’idea della responsabilità riceva conforto dall’emancipazione da una logica procedurale (Sandel, 1984 & Fuller, 1986), incompatibile con percorsi scientifici critici teleologicamente orientati alla tutela dei diritti.
Lo sviluppo compiuto dei processi di tecnicizzazione fece emergere la necessità di porre il progresso tecnologico sotto un controllo extra-tecnologico, in gran parte rinvenibile nelle competenze umane e nella capacità di dominare le porzioni del reale.
La tecnologizzazione nell’era della digitalizzazione, nondimeno, si realizza per il tramite di dispositivi tecno-scientifici “riontologizzanti” e potremmo dire “rieticizzanti”, che non “accedono” alla realtà come elementi estrinseci, ma che hanno l’effetto di riconfigurarla. Tale riontologizzazione impone una compiuta revisione epistemologica nell’interpretazione del mutamento in atto (Floridi, 2022, 31).
L’ipotesi è che la sfida scaturente da un simile cambiamento allochi le principali potenzialità di un controllo extra-tecnologico nello specialismo umano espresso all’interno della dimensione giuridica, aperta al contributo delle altre discipline scientifiche[6]. Entro questa premessa, l’“agnosticismo assiologico” non appare un presupposto teorico-metodologico sufficientemente capiente rispetto alla complessità dei problemi o utile a precisare la prospettiva gnoseologica ed epistemologica rilevante.
Una valutazione etica complessa sugli usi dell’Intelligenza Artificiale, infatti, comprende la tematizzazione del ricorso ai dispositivi tecno-scientifici come strumento per sostenere la protezione delle situazioni soggettive. E, in tale direzione, il diritto rimane ancora il territorio di una regolamentazione finalisticamente indirizzata alla tutela dei diritti e perciò distante, negli obiettivi, dall’ordine regolativo algoritmico (Danaher et al., 2017; Hassan & De Filippi, 2017; Yeung & Lodge, 2019).
Ove si volga lo sguardo al fenomeno giuridico nella sua qualità di mezzo extra-tecnologico atto a neutralizzare le violazioni derivanti dalla tecnologia, un passaggio decisivo converge, pertanto, verso una focalizzazione sulla funzione dei parametri assiologici nell’impiego stesso del mezzo giuridico. La teoria del diritto, del resto, giunge all’etica nell’intenzione di sistematizzare le implicazioni che discendono dal nesso costitutivo tra la morale e la dimensione pre-giuridica, non accedendovi per ragioni contingenti, storiche o politiche.
La prospettiva “rights-based” si colloca nell’alveo della teoria dei diritti soggettivi, centro di interesse del dibattito giusfilosofico della Seconda metà del XX secolo. L’approdo al tema dell’universalità della titolarità dei diritti umani e l’emancipazione dal problema del fondamento del diritto – e dei diritti – (Baccelli, 2000, 2009a, 2009b) ha prodotto un movimento verso il territorio dell’effettività dei diritti fondamentali (Zolo, 2012).
In tale quadro, le categorie dogmatiche pensate per riflettere sul diritto oggettivo quale la tripartizione tra le Scuole dottrinali della filosofia del diritto diventano decodificazioni eminentemente teoriche. Si tratta, infatti, di campi di interpretazione incapaci di aprirsi del tutto alle riflessioni giusfilosofiche che rispondono alle sfide contemporanee e che non di rado, proprio attraverso la matrice del pregresso strumentario, sono censurate per il loro “carattere composito”.
I Critical Legal Studies mettono in relazione la tutela dei diritti con la valenza potenzialmente discriminatoria del diritto oggettivo assegnando un ruolo cruciale all’eguaglianza sostanziale. Tale principio si configura – nel Rule of Law – quale serbatoio teorico e modalità di attuazione del diritto ad un trattamento non discriminatorio in rapporto a fattori come il genere, la “razza”, l’orientamento sessuale, l’età, le condizioni di salute, l’influenza dei fattori climatici.
La teoria del diritto naturale, nella sua declinazione sostanzialistica, è stata il retroterra per la riflessione e la discussione sullo statuto dei diritti umani. Dal contributo di John Locke (Locke, 1954), lungo una traiettoria che passa per Gustav Radbruch e giunge a Lon Fuller (Fuller, 1958), il giusnaturalismo, nel rimando alla trascendenza, ha progressivamente distolto il suo focus dal fondamento del diritto oggettivo, diventando il sostrato teorico di una teoria dei diritti soggettivi.
Nella seconda metà del XX Secolo, il pensiero filosofico-giuridico ha emendato il giusnaturalismo sostanzialistico che assume “l’eguaglianza per natura”, trascendendo il piano teorico e pratico dei percorsi orientati a promuovere la rimozione delle disuguaglianze effettive tra gli uomini (Zanetti, 2005). Tale torsione teorica ha avuto l’esito di valorizzare l’istanza giusnaturalistica come argomento assiologicamente rilevante nella tutela effettiva dei diritti[7].
La riflessione sul riposizionamento della morale rispetto al diritto ha tracciato altresì un impianto utile per mettere a tema le aporie di un giusnaturalismo meramente “tecnologico” incentrato sull’ottimistica fiducia nell’applicazione della legge ad opera dei pubblici poteri, con il corollario della separazione tecnica della dimensione etica da quella giuridica.
La riqualificazione del rapporto tra diritto e morale costituisce parimenti il baricentro della revisione critica del “vetero-positivismo” e, dunque, di un’autocomprensione dei sistemi giuridici ‘occidentali’ improntata al formalismo giuridico e alla visione del diritto come strumento di sanzione. L’obiettivo di risituare il confine tra esperienza giuridica e percezione etica genera quello che può essere qualificato come un “giuspositivismo evoluto” e “comprensivo”, in grado di accogliere una visione complessa del rapporto tra diritto e società, rilevante per il problema dell’esercizio e dell’azionabilità dei diritti[8].
A titolo esemplificativo, la teoria poundiana e quella fulleriana (Pound, 1966, 2012, 2018; Fuller, 2015) risultano utili per affrontare la questione del diritto come modalità di tutela delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti, poiché intendono il fenomeno giuridico in termini di funzioni e di “questioni critiche” e, dunque, non attribuiscono carattere fondazionale alle definizioni e alle fonti autoritative.
La riflessione filosofico-giuridica offre fecondi territori laddove problematizza una concezione assiomatica dell’eguaglianza per natura e risemantizza la prospettiva giusnaturalistica giungendo ad un’estensione teoretica del principio di eguaglianza che passa attraverso l’idea di vulnerabilità. In tale direzione, risulta utile, anche per i suoi riflessi epistemici, un’interpretazione “non disgiunta” di questi due fronti teorici[9].
La de-ipostatizzazione della vulnerabilità – la fuoriuscita della vulnerabilità da un ambito meramente filosofico, teorico e speculativo e la sua progressiva attrazione al campo della giurisprudenza e del diritto – costituisce la premessa di un diritto “funzionalmente orientato” a promuovere l’attuazione dei diritti.
Pertanto, la “giuridicizzazione” della nozione di vulnerabilità, intesa nella sua interazione con i principi fondamentali[10], rappresenta l’esito di un percorso giusfilosofico che interroga criticamente gli ordinamenti contemporanei.
Entro siffatta prospettiva, l’esperienza giuridica traduce un “diritto vivente” capace di generare un complesso di aspettative reciproche tra i consociati, graduate in base alla specificità delle situazioni soggettive, all’empowerment, all’esposizione ai processi di vulnerabilizzazione. In tale visione, i cittadini sono attori significativi e agenti responsabili, non meri destinatari di norme.
I parametri di definizione e i criteri di imputazione della responsabilità degli esseri umani, pertanto, possono rinvenirsi entro una concezione “situazionale” e “ontologica” della vulnerabilità (Giolo & Pastore, 2018), che si pone agli antipodi di una visione “ontologizzante”.
Una prospettiva meramente ontologica sulla vulnerabilità trascende l’eziopatogenesi e, dunque, l’impatto dei processi di vulnerabilizzazione su individui e categorie soggettive. La comprensione della vulnerabilità in termini esclusivamente ontologici muove da premesse di carattere giusnaturalistico che riconducono l’uomo all’inevitabile esposizione al “vulnus”.
La progressiva attenzione ai fattori che accrescono la costitutiva vulnerabilità umana ha condotto, infatti, all’approccio situazionale, che si incentra sulla rilevanza delle variabili personali, sociali, economiche e geografiche. A tali itinerari si lega il ripensamento della categoria della “dipendenza”, intesa non più come status minorativo delle capacità e delle determinazioni umane, ma come condizione “relazionale” (Fineman, 2004; Mackenzie & Stoljar, 2000; Mackenzie, 2017; Mackenzie, 2018).
Dal punto di vista teorico, tale revisione ha avuto una portata euristica sulla nuova tematizzazione del binomio “autonomy-dependency”, nel senso della valorizzazione della relazionalità umana come cellula costitutiva di una società pluralistica. Un significativo contributo, in questa direzione, si deve all’interazione tra gli esiti teorici del dibattito sulla vulnerabilità e del dibattito multiculturalista (Pirosa, 2021).
Il mito dell’“unencumbered self” (Sandel, 1984) di matrice liberalista, del sé sgravato da legami familiari e sociali – bersaglio della critica comunitarista – risultava incompatibile con la concezione di un essere umano vitalmente connesso ai suoi simili, agli altri esseri viventi e al pianeta.
Il pensiero giusfilosofico sulla comprensione critica della dipendenza, nell’ultimo decennio, ha riguardato, tra gli altri, un recente comparto degli studi teorico-giuridici, incentrato sulla revisione dell’ “ageism” (Munuera Gómez, Blanco Larrieux, 2018). A partire dal superamento dell’adultocentrismo, tale orizzonte di riflessione prende in considerazione presupposti ed effetti della disuguaglianza di trattamento dovuta al progredire dell’età e alle situazioni che in modo staticamente più frequente riguardano la condizione degli esseri umani con l’avanzare del tempo. La tutela dei diritti in questo campo si iscrive, pertanto, entro una concezione complessa di salute nella quale trova spazio la “cura” quale modalità del processo di soggettivazione dell’individuo (Butler, 2017).
La protezione del benessere psico-fisico e i livelli di attuazione delle risposte giuridiche si legano, per la gran parte, alle politiche pubbliche e alla recezione di presupposti teorici che escludono una visione della salute intesa come assenza di malattie.
In tal senso, acquistano un’importanza centrale policy choices che contrastano le cause di vulnerabilizzazione individuando come obiettivo primario la promozione della qualità della vita delle persone potenzialmente esposte all’insorgenza di patologie e alla perdita dell’autosufficienza (Bernardini, 2023).
Nella transizione che ha caratterizzato la regolamentazione del rapporto medico-paziente, la progressiva centralità del pluralismo e dell’autonomia individuale ha finito per scalzare il principio dell’oggettivismo vitalistico a favore della libertà dal dolore e della salvaguardia di un “minimum standard” nella qualità della vita dell’essere umano.
L’idea di salute, intesa in senso complesso, è debitrice di questa importante svolta che ha riguardato la cultura medica e il sentire sociale, il cui esito è stato quello di assegnare – all’interno della regolamentazione giuridica e deontologica – una posizione centrale alla capacità di autodeterminazione dell’essere umano rispetto alle scelte riguardanti il proprio modo di vivere e, in generale, la propria esistenza (Borsellino, 2018).
La promozione del benessere psico-fisico, inteso come condizione attiva, nella specie con riferimento al progredire dell’età, passa attraverso strategie politiche di assistenza nel lungo periodo, che si incentrano su una prospettiva relazionale della condizione di dipendenza. Di pari passo, tali approcci di intervento elaborano risposte sul piano pratico che valorizzano la dimensione dell’intersoggettività sociale, considerandone la valenza di elemento costitutivo dell’ordine politico-giuridico[11].
La vulnerabilità – potenziale o attuale – legata all’avanzamento dell’età, in questo modo, non è un’etichetta che riguarda singoli individui o una monolitica categoria soggettiva, piuttosto ingaggia l’attuazione di politiche pubbliche e altresì il diretto coinvolgimento delle collettività sociali (Preterossi, 2018).
Il contrasto ai fattori di vulnerabilizzazione risulta orientato alla tutela del diritto alla salute, ma anche alla protezione di tutti i diritti soggettivi il cui esercizio costituisce la premessa per un’adeguata salvaguardia della progettualità esistenziale.
Avendo riguardo alla promozione dell’eguaglianza in rapporto all’età e alle condizioni personali, si comprende l’importanza di un’interpretazione “non disgiuntiva” del principio di eguaglianza e dell’idea di vulnerabilità nella loro valenza di direttrici assiologico-giuridiche nel campo della tutela dei diritti[12].
In tale quadro, la revisione dell’unità del soggetto di diritto origina l’istituzione di plurali centri di imputazione dei diritti, non connotati come “tipi”, emblematici di caratteristiche standard, condizioni personali e di età. Queste premesse si pongono alla base di una diversa percezione etica della responsabilità – non autoreferenziale e non esclusivamente indirizzata all’essere umano o all’uomo come soggetto standard – che involge una “comprensione situata” della vulnerabilità.
Il superamento di una “labelling vision on vulnerability”, inoltre, attiene alla considerazione delle situazioni concrete in cui potenzialmente possono avere sviluppo i fattori di vulnerabilizzazione, legandosi, per ciò stesso, ad una logica preventiva. Le strategie di prevenzione richiamano piani di lungo periodo, la cui valutazione in termini di efficacia può connettersi all’impiego delle risorse e al coinvolgimento delle comunità di riferimento, con la predisposizione di servizi sociali ed anche attraverso il supporto dell’innovazione tecnologica.
La tutela del benessere psico-fisico si raccorda alla promozione di una condizione di salute attiva nel corso dell’età senile che muove dalla profilassi e dal contrasto all’insorgenza di patologie o di mutamenti nello stato di salute, capaci di minare l’autosufficienza.
Entro il referente dell’analisi finora svolta, trova una collocazione cruciale l’opportunità di utilizzare dispositivi tecno-scientifici. Il ricorso all’Intelligenza Artificiale entro una prospettiva di bioetica applicata può attuarsi attraverso una valutazione morale teleologicamente orientata verso una prospettiva “rights-based”.
Gli studi giusfilosofici sull’IA possono svolgersi in una prospettiva di meta-etica, eleggendo a campo privilegiato dell’analisi i principi fondamentali in un determinato settore o le teorie morali che configurano le categorie deontiche, oppure attraverso una comprensione che pone al centro la prospettiva dell’etica applicata al “mondo della vita”.
L’affermazione dell’Intelligenza Artificiale, sovente, viene intesa come un esito atto a confliggere con la tutela dei diritti, presentando profili problematici dal punto di vista giuridico ed etico. Sul campo semantico e sulle implicazioni che discendono dall’idea di salute, l’avvento dell’IA, invero, ha avuto e non cessa di avere “portata espansiva”.
L’applicazione dell’IA interessa significativamente la salute come “one-health” e, in seno ad essa, lo sviluppo degli eco-sistemi, le possibilità di contenimento del dissesto climatico quale fattore generativo della disuguaglianza sociale ed economica tra le diverse parti del mondo, la necessità di risituare l’idea di benessere psico-fisico e sociale alla luce della “datafication” (M. Ruckenstein & N. Dow Schüll, 2017).
Nell’interazione tra il campo di affermazione dell’Intelligenza Artificiale e l’idea di salute, la lettura olistica connaturata al concetto di “one-health” si definisce nella direzione della protezione dei diritti. In tal senso, per esempio, il “dovere” dello Stato in relazione al diritto alla salute e al benessere psico-fisico e sociale dell’essere umano investe l’ambito dell’utilizzo dell’IA e, correlativamente, del suo sottoutilizzo, ma anche delle forme di uso illecito dell’Intelligenza Artificiale.
L’effetto espansivo dell’Intelligenza Artificiale sull’idea di salute interessa, altresì, in modo pregnante, la riconfigurazione del diritto alla salute con riferimento ai profili problematici che emergono nell’ambito del trattamento dei dati personali. La cura della salute è ineliminabilmente connessa alla riproduzione dell’identità del soggetto titolare e alla possibilità da parte dei sistemi giuridici di creare, nel rispetto del diritto alla riservatezza, piattaforme strutturate mediante le quali creare pratiche di valutazione delle politiche sociali e, nella specie, sanitarie.
Il potenziale attuativo connesso all’uso dei dispositivi tecno-scientifici, oltre ad interessare i modelli della tutela giuridica, contiene una sollecitazione importante, che si indirizza ad una revisione dell’“ontologia tradizionale” di alcuni diritti soggettivi.
In generale, il ricorso all’IA può essere concepito a partire dalla centralità dei beni giuridici di rango costituzionale come la dignità umana (Adorno, 2009; Marzocco, 2018) o la sostenibilità ambientale[13], in una prospettiva che assegna un ruolo fondamentale alla relazionalità come presupposto stesso del diritto (Greco, 2021; Pirosa, 2022). Proprio avendo riguardo alle idee cardine che sorreggono la concettualizzazione delle situazioni giuridiche soggettive tutelate nell’ambito degli Stati di diritto interessati dallo sviluppo tecnologico, in un orizzonte analitico interno alla riflessione teorico-giuridica, possono individuarsi le principali opportunità che l’Intelligenza Artificiale offre (L. Floridi, J. Cowls et al., 2017).
In linea esemplificativa, l’elaborazione, rinvenibile nella teoria del diritto “occidentale”, del principio dello sviluppo della persona – alla base dei diritti fondamentali – si incentra sulla rilevanza di un’autonoma realizzazione, sulla promozione dell’agency umana, sull’approccio delle capacità proprie dell’individuo e dei gruppi, sull’importanza delle interazioni interindividuali e del rapporto tra l’essere umano e il pianeta.
In riferimento a ciascuno di questi ambiti, l’uso dell’IA non si connota univocamente, potendo intervenire per promuovere lo sviluppo della persona umana e per accrescerne le potenzialità, oppure – come si è evidenziato – risultando piegato entro un sottoutilizzo che frustra il novero delle opportunità esistenti (Pagallo, 2022), o ancora traducendosi in un ricorso sovrabbondante o non sufficientemente sorvegliato cui è connaturato un maggior potenziale di rischio per i diritti e le libertà.
La tematizzazione del ricorso all’IA entro la dimensione bioetica si incentra, invece – attraverso una prospettiva teorica indirizzata agli ambiti eticamente meno controversi – sull’uso dell’Intelligenza Artificiale in rapporto al principio di beneficienza, al principio di non-maleficienza, a quello di autonomia e di giustizia. A partire dall’anno 2017, la discussione sull’applicazione dell’IA con riferimento a ciascuno di questi principi fuoriesce dall’ambito puramente speculativo per collocarsi nel campo delle fonti di soft-law. Alcuni dei risultati di tale percorso si sono posti alla base della prima proposta di regolamentazione normativa dell’Intelligenza Artificiale, confluita nell’approvazione, in ambito europeo, dell’Artificial Intelligence Act[14].
Con riguardo al principio di beneficienza, l’idea per cui la creazione dei dispositivi tecno-scientifici riconducibili all’Intelligenza Artificiale è benefica per l’umanità si rintraccia in sei diversi documenti normativi: “i principi sull’Intelligenza Artificiale stabiliti in occasione della Conferenza di Asilomar”[15]; la “Dichiarazione di Montréal per una Intelligenza Artificiale responsabile” [16]; i principi generali offerti nella seconda versione del corpo di raccomandazioni contenuto in “Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems”, meglio noto come IEEE[17]; i principi etici codificati nello “Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems”, pubblicato dal Gruppo Europeo sull’Etica in Scienza e Nuove Tecnologie[18]; i cinque principi generali per un codice dell’Intelligenza Artificiale sanciti nell’“UK House of Lords Artificial Intelligence Committee’s Report”[19]; e, infine, nelle norme fondamentali riguardanti la Partnership sull’Intelligenza Artificiale.
Si tratta di elaborazioni recenti, direttamente rilevanti per la regolamentazione dell’uso dell’Intelligenza Artificiale. La valutazione del ricorso all’IA sorretta dal principio di beneficienza rappresenta il territorio meno problematico. Sulla base delle previsioni della Dichiarazione di Montréal, lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale dovrebbe promuovere il benessere di tutte le creature senzienti, mentre l’IEEE qualifica il “benessere umano” come un obiettivo prioritario in tutti i sistemi. Nelle disposizioni dell’UK House of Lords Artificial Intelligence Committee’s report e nella Conferenza di Asilomar, si stabilisce che l’IA deve essere sviluppata per il bene comune e il beneficio dell’umanità. Nei “Tenets of the Partnership on AI” si ribadisce l’intenzione di assicurare che i dispositivi tecno-scientifici rechino beneficio e favoriscano l’“empowerment” soggettivo di quante più persone possibili al mondo.
I principi etici codificati nello “Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems” richiamano con forza la dignità umana e, contestualmente, la sostenibilità qualificandoli, in sostanza, quali beni giuridici la cui promozione e tutela possono essere rese anche più efficaci da un uso regolato dell’IA. La beneficienza come principio cardine della bioetica, pertanto, si riconduce ineliminabilmente alla promozione del benessere psico-fisico e sociale delle persone e del pianeta attraverso l’Intelligenza Artificiale.
Con riferimento al principio di autonomia, la Dichiarazione di Montréal prevede la necessità di un bilanciamento tra il potere decisionale dell’uomo e quello che, con lo sviluppo tecnologico, egli si determina a conferire ai dispositivi tecno-scientifici nell’obiettivo, tuttavia, di promuovere l’autonomia di tutti gli esseri umani.
Dalla lettura dei principi contenuti nell’“Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems”, dell’UK House of Lords Artificial Intelligence Committee’s report e dalle statuizioni della Conferenza di Asilomar emerge che il ricorso all’IA non può comportare la limitazione dell’autonomia dell’individuo o una virtuale illimitatezza della sua delega alla macchina. Si tratta di una recezione del principio di autonomia che apparentemente si limita a codificare il diverso statuto dell’uomo e della macchina nel decision-making, ma che, in realtà, introduce al campo deontico tracciato dal principio di giustizia.
In questo quadro, l’elemento di interesse è costituito dalla circostanza che tali documenti offrono una base assiologica all’idea che lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale sia concepito come una tecnica anti-discriminatoria ad operatività retroattiva e proattiva con riguardo allo specifico accesso alle risorse che assicurano il benessere psico-fisico e sociale delle persone all’interno del pianeta.
In particolare, i principi etici codificati nello “Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ System healthcare” affermano la rilevanza di sistemi di tutela improntati ad un approccio solidaristico e, pertanto, la necessità di evitare la produzione di disparità nell’assicurazione sociale e nella cura della salute.
Un’interpretazione che ha contezza dei sistemi co-regolativi e che, in ambito bioetico, intenda elaborare soluzioni geminate dai problemi emergenti da singole porzioni della realtà – e non dunque da un ordine “meta-etico” della discussione – ha finito per convergere verso l’elaborazione di un quinto principio rilevante per una trattazione dell’Intelligenza Artificiale in rapporto ai Public Healths Ethics, ai Medical Ethics e agli Enviromental Ethics: ovvero quello dell’“esplicabilità” (Floridi, Cowls et al., 2018; Floridi, Cowls et al., 2019).
A tal proposito, è interessante rilevare come, oltre alla letteratura scientifica rilevante in materia, i documenti richiamati facciano riferimento a siffatta istanza nei termini di “trasparenza” e “resocontabilità”. In questa direzione, l’idea di “esplicabilità” nel senso di penetrabilità dei contenuti della realtà modificata dall’Intelligenza Artificiale situa l’urgenza di una “svolta epistemologica” all’interno dei diversi campi empirici, mentre il concetto di “accountability” (Pagallo, 2017) qualifica la dimensione della “responsabilità” umana e vi assegna rilevanza etica.
Pertanto, attraverso l’“esplicabilità”, l’importanza dei quattro principi fondamentali in materia bioetica in rapporto al ricorso all’Intelligenza Artificiale riceve compiutezza e si dispiega concretamente.
Come sostiene Floridi, un “approccio etico” all’IA assolve a due funzioni importanti: da un lato, consente di assegnare centralità alle valutazioni assiologiche che indirizzano le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni sociali verso l’obiettivo di trarre vantaggio dal valore sociale dell’Intelligenza Artificiale; dall’altro lato, siffatta prospettiva consente ai plessi politici, amministrativi e sociali di anticipare, evitare o almeno di ridurre i rischi (Floridi, 2020).
In questo senso, un approccio bioetico che si costruisce attraverso le esperienze soggettive e le emergenze della quotidianità mostra vantaggi epistemici e pratici (Berlinguer, 2003).
L’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel campo della protezione della salute presuppone un modo diverso di affrontare la cura del benessere psico-fisico a livello individuale, familiare e sociale. In tale ambito, pertanto, l’uso dell’IA non si configura come un mero processo di tecnicizzazione, ma, al pari di altri settori, consiste in una “riscrittura” dell’auto-comprensione umana rispetto ad uno specifico campo di esperienza, segnatamente la ricerca scientifica e le politiche pubbliche in materia di cura della salute.
Al riguardo, risulta significativo un progetto che ha coinvolto le istituzioni e la comunità della regione di Castiglia e di Léon.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elevato una proposta al Consejo de Gobierno di Castiglia e León, che ruota attorno al presupposto secondo cui la progressione di età nella vita dell’individuo non debba scontare l’abbandono di una condizione pienamente attiva.
Nella specie, la Giunta Regionale di Castiglia e León ha approvato – all’esito della riunione del Consiglio di Governo del 13 febbraio 2025 – la “Strategia per l’assistenza a lungo termine e la promozione dell’invecchiamento attivo e sano”[20]. Tale piano strategico, previsto per il triennio 2025-2026-2027, mette a tema tutti gli aspetti cruciali riguardanti la tutela della qualità della vita delle persone ultrasessantacinquenni, una fascia di popolazione significativamente presente nel territorio castigliano, attestantesi, in base all’ultima indagine censitaria, intorno ai 650.000 residenti.
Il testo presentato ha individuato alcune aree prioritarie, focalizzandosi sulla tutela dei diritti, dell’autonomia e della progettualità esistenziale; sulla prevenzione della dipendenza attraverso la promozione dell’invecchiamento attivo e sano e la lotta alla solitudine; sulla deistituzionalizzazione dei servizi in direzione di un approccio comunitario; sull’innovazione e sul rafforzamento della dimensione partecipativa.
In tale quadro, l’iniziativa sostiene il contrasto alla solitudine che non sia oggetto di una scelta volontaria, prevenendo l’isolamento sociale. Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso la trasformazione del sistema assistenziale della Comunità, ponendo le basi per una “svolta de-istituzionalizzante” che mette al centro la relazionalità sociale e altresì la responsabilità collettiva rispetto alle situazioni soggettive di maggiore vulnerabilità.
Il piano di intervento, messo a punto dal Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità, infatti, mira a garantire alle persone in età avanzata una fase dinamica della vita sostenendo investimenti nell’innovazione sociale. Il programma ministeriale sostiene il coinvolgimento degli stessi soggetti destinatari del progetto nella messa a punto e nell’implementazione dei prodotti tecnologici di supporto alla quotidianità.
Il documento, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Governo, stabilisce le fasi di attuazione della proposta con il fine di garantire e potenziare l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone non autosufficienti, improntandone l’implementazione strategica verso l’obiettivo di creare occupazione sociale nei comuni e contrastare lo spopolamento.
L’esposizione ai fattori di vulnerabilizzazione è stata affrontata in via preventiva per ritardare o evitare conseguenze che, in molti casi, conducono a situazioni di mancata autosufficienza e riducono la mobilità degli anziani.
La Giunta Regionale, in linea con il “Programma Integrato per l'invecchiamento attivo”, sta sostenendo, pertanto, lo sviluppo di azioni volte a migliorare la qualità della vita della fascia ultrasessantacinquenne della popolazione, intendendo la cura della salute come tutela della pienezza del benessere psico-fisico. In questa direzione, riveste importanza la promozione di misure di contrasto all’isolamento sociale delle persone che, nella progressione dell’età, non scelgono, ma subiscono una situazione di solitudine, destinata, per il notevole impatto psicologico e fisico, ad accelerare la perdita dell’autosufficienza[21].
A tal proposito, il Consiglio adotta il concetto di “invecchiamento sano”, elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), volto a predisporre misure che agevolino lo sviluppo personale nell’obiettivo che le persone di età avanzata riescano a conservare, nel più alto grado possibile, le loro potenzialità fisiche e psichiche, salvaguardando così il diritto alla progettualità esistenziale.
Si favoriscono numerose attività che individuano quali sedi privilegiate i centri diurni del Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità, sono stanziati finanziamenti per promuovere realtà associative e l’operato di enti, pubblici e privati, attivi all’interno dei comuni. Si prevede, dunque, che il sistema dei Servizi Sociali riceverà implementazione attraverso i delineati presupposti di intervento[22].
Entro una prospettiva “situazionale” che contempla il diverso livello di esposizione ai processi di vulnerabilizzazione, la proposta prende in considerazione le specifiche situazioni soggettive riguardanti le persone anziane con disabilità al fine di garantire e incoraggiare la loro partecipazione a tutte le attività sviluppate nell’ambito del “Programma globale per l’invecchiamento attivo”.
Il piano strategico del consolidamento di un nuovo modello di assistenza elegge a centro di imputazione attivo la persona. Il programma, nel suo complesso, concepisce l’espansione tecnologica quale modalità di realizzazione dei fini previsti, individuando gli “hub tecnologici” nella loro valenza di porzioni sistemiche di interazione tra le aziende, le organizzazioni sociali e le amministrazioni pubbliche, coinvolte in un progetto di trasformazione del sistema dei servizi sociali.
Il ripensamento del terzo settore si sviluppa nell’ambito di una logica partecipativa che concepisce gli anziani come soggetti co-creatori nella elaborazione di presidi tecnologici capaci di rendere più efficace, tempestiva ed economica la risposta ai bisogni principali, segnatamente l’igiene e la deambulazione autonoma.
L’approccio partecipativo attraverso la rappresentazione delle esperienze, delle esigenze e necessità[23] consente all’Amministrazione statale l’individuazione delle situazioni soggettive rilevanti rispetto alle quali approntare la tutela.
Il piano strategico estende l’implementazione di “reti della cura” che – secondo il modello “Network Care” – consente alle persone in età avanzata non autosufficienti di ricevere i servizi nelle proprie abitazioni, ove sia necessario o ove lo preferiscano.
L’intento è di continuare – attraverso azioni concrete – a promuovere il processo di deistituzionalizzazione che il Ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità, in risposta alle sollecitazioni dell’Unione Europea, ha avviato nell’ordinamento spagnolo[24], per il tramite del rafforzamento dell’assistenza domiciliare, dell’assistenza personale e della teleassistenza.
Entro un approccio teorico-giuridico proteso verso la realtà “riontologizzata”, il rapporto di co-implicazione critica tra morale e diritto viene definito attraverso una nuova comprensione, originando un campo complesso in cui l’istanza etica si trasforma in aspettative stabili alle quali il diritto si impegna a fornire risposte.
Da entità astratta, la morale si precisa attraverso quadri valoriali che accedono a ragioni pubbliche condivise, spogliandosi della sua natura di elemento extra-giuridico, mai del tutto semantizzato nella regolazione normativa, per specificarsi in soluzioni scientifiche, istituzionali e sociali messe a tema nella sfera del diritto.
La “vulnerabilità” come linea assiologico-giuridica assegna centralità alla dimensione relazionale della condizione umana, cogliendo nei “presupposti dell’agire comunicativo” la matrice di un’antropologia culturale di tipo personalistico. Nell’ambito della filosofia morale, il riconoscimento dell’importanza della riflessione giusfilosofica si traduce in una fiducia nelle possibilità del costituzionalismo contemporaneo e nello Stato di diritto come argine all’eticizzazione o alle “etiche applicate” che sottomettono la dimensione giuridica.
Da tale prospettiva emerge l’idea che l’autocomprensione degli odierni sistemi liberali non riporti esclusivamente una matrice imperativistica, ma rechi anche il segno di una modellizzazione giuspersonalistica degli ordinamenti, esito dei processi di costituzionalizzazione (Riccobono, 1999).
L’assegnazione di centralità alla persona umana intesa come centro di imputazione di diritti soggettivi, aspettative, facoltà, interessi legittimi sarebbe alla base di una prospettiva teorico-giuridica indirizzata alla protezione delle situazioni soggettive rilevanti nella quale diventa cogente il riposizionamento della dimensione etica.
L’idea stessa della “purezza del diritto” rispetto alla morale, può essere concepita entro una logica storicistica e, dunque, volgendo lo sguardo verso il recente passato, come argine alle derive sociali, politiche, culturali che hanno condotto agli “Stati etici” e ai totalitarismi o, considerando epoche più risalenti, quale chiave di revisione critica della spiegazione del fondamento del diritto attraverso le categorie della trascendenza divina e l’orizzonte religioso (Kelsen, 1966).
La “Reine Rechtslehre”, invero, non sembra disgiungibile dalla democratizzazione degli ordinamenti che ha condotto all’entrata in vigore delle Costituzioni rigide e al controllo giurisdizionale di costituzionalità (Kelsen, 1994). A tale processo si lega lo statuto dei principi giuridici fondamentali “auto-fondantisi” e “auto-fondati” in quanto sorretti da un sostrato assiologico comprendente un principio etico o più principi morali che il diritto – tramite l’operato degli organi giudicanti – “concretizza” (Guastini, 2011, pp. 201-203). Nelle controversie, infatti, i giudici, entro il perimetro del bilanciamento e del contemperamento giudiziale, stabiliscono la prevalenza, la soccombenza di un’istanza giuridica o la creazione di un “macro-principio”, destinato a riunire plurali istanze, egualmente meritevoli di tutela giuridica.
La crescente espansione dello sviluppo tecnologico assegna un ruolo cruciale al diritto come criterio di definizione di nuove forme della responsabilità umana e quale osservatorio privilegiato in cui analizzare e comprendere l’eterogeneità delle dimensioni regolative diverse da quelle giuridiche.
Entro una concezione del diritto come strumento finalisticamente orientato alla tutela dei diritti, l’affermazione dell’Artificial Intelligence e l’impiego dei dispositivi tecno-scientifici evidenziano la dimensione giuridica come ambito rispetto al quale l’etica non è soltanto intrascendibile ma anche “fondativa”, in particolare con riguardo ad un’indagine analitica e valutativa sullo sviluppo tecnologico.
La prospettiva “rights-based” attinge selettivamente alla teoria del diritto naturale per innestarvi la questione ineludibile della titolarità concreta delle situazioni soggettive giuridiche delle persone più esposte ai processi di vulnerabilizzazione.
In tale direzione, una sorvegliata attenzione al “contenuto minimo del diritto naturale” (Hart, 1964) può essere intesa come strumento di “Softening” della prevalente autocomprensione normativistica degli ordinamenti giuridici, nell’obiettivo di originare un versante teorico-pratico di tematizzazione del problema dell’effettività dei diritti fondamentali.
Andorno, R., (2009). La tutela della dignità umana: fondamento e scopo della Convenzione di Oviedo, in E. Furlan (a cura di), Bioetica e dignità umana: Interpretazioni a confronto a partire dalla Convezione di Oviedo, (pp. 77-94). Franco Angeli.
Baccelli, L., (2000). Diritti senza fondamento. Teoria politica, 16 (2), 21-33.
Baccelli, L., (2009a). Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell’universalismo. Carocci.
Baccelli, L., (2009b). I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali. Laterza.
Berlinguer, G., (2003). Everyday Bioethics: Reflections on Bioethical Choices in Daily Life. Routledge.
Bernardini, M. G., (2023). Anziani e diritto all’abitare. Bisogni, diritti e prospettive tra locale e universale.
Borsellino, P., (2018). Bioetica tra “morali” e diritto. Raffaelo Cortina.
Butler, J., (2017). Notes Toward a Performative Theory of Assembly; (tr.it. e cura di F. Zappino), L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva. Nottetempo.
Danaher J. et al., (2017). Algorithmic governance: Developing a research agenda through the power of collective intelligence. Big Data and Society, 4 (2), 1-21. https://doi.org/10.1177/2053951717726554
Deem, S. L., Lane-deGraaf, K. E., Rayhel, E. A, (2019). Introduction to One Health. An Interdisciplinary Approach to Planetary Health. Wiley Blackwell.
Diciotti, E., (2018). La vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ars Interpretandi, 2, 13– 34.
Fineman, M., (2004). The Autonomy Myth: A Theory of Dependency. The New Press.
Floridi, L., (2020). AI and its new winter: from myths to realities. Philosophy and Technology, 33, 1-3. https://doi.org/10.1007/s13347-020-00396-6
Floridi, L., (2022). Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide, Raffaello Cortina Editore.
Floridi, L., (2022). In poche battute. Brevi riflessioni su cultura e digitale 2011-2021, Vellum.
Floridi, L., Cowls, J., (2019). A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review, 1-15. https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1
Floridi, L., Cowls, J., et al., (2018). AI4 People – An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. National Library of Medicine. National Center for Biotechnology Information, 28, 689-707. https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5
Fuller, L. L, (1958). Human Purpose and Natural Law”. Natural Law Forum, 3, 68-76. https://doi.org/10.1093/ajj/3.1.68
Fuller, L. L, (1964) (1986). The Morality of Law, Yale University Press; tr. it. a cura di A. Dal Brollo, La moralità del diritto. Giuffré.
Fuller, L. L, (1940) (2015). The Law in Quest of Itself, Northwestern University Press; (tr. it. a cura di A. Porciello), Il diritto alla ricerca di se stesso. Rubbettino.
Funk, M., Bold, N. D., (2020). WHO’s QualityRights Initiative. Health Human Rights, 22(1), 69-75.
Giolo, O., Pastore B., (a cura di), (2018). Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto. Carocci.
Greco, T., (2021). La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Laterza.
Guastini, R., (2011). Interpretare e argomentare, Giuffré.
Hart, H. L., (1961) (1964). The Concept of Law, Clarendon Press; tr. it. Il concetto di diritto, Einaudi.
Hassan, S., De Filippi, P., (2017). The Expansion of algorithmic governance: from code is law to law is code. Field Actions Science Reports. The Journal of Field Actions,17, 88-90.
Jonas, H., (1987) (1992). Wissenshaft als persönliches Erlebnis, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht; tr.it. e cura di F. Tomasoni, Scienza come esperienza personale. Autobiografia intellettuale. Morcelliana.
Jonas, H., (1995) (1997). Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt am Main, Insel Verlag; tr.it e cura di P. Becchi, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Einaudi.
Kelsen, H., (1960) (1966). Reine Rechtslehre, II. Wien, Deuticke; tr.it e cura di M.G. Losano, Dottrina pura del diritto, Einaudi.
Kelsen, H., (1945) (1994). General Theory of Law and State, Harvard University Press; (tr. it. e cura di S. Cotta, G. Treves), Teoria generale del diritto e dello stato. Etas.
Locke, J., (1676). Essays on the law of nature and associated writings, W. von Leyden (ed. by), Oxford, 1-107.
Mackenzie, C., Stoljar, N., (2000). Relational Autonomy. Feminist Perspectives of Autonomy, Agency and the Social Self. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195123333.001.0001
Mackenzie, C., (2017). Vulnerability, needs and moral obligation. In C. Straehle (ed. by), Vulnerability, Autonomy and applied ethics, (pp. 83-100). Routledge.
Mackenzie, C., (2018). Moral responsibility and the social dynamics of power and oppression. In K. Hutchinson, C. Mackenzie, C., Oshana (eds.), Social dimensions of moral responsibility (pp. 59-80). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190609610.003.0003
Marzocco, V., (a cura di), (2018). La dignità in questione. Un percorso nel dibattito giusfilosofico contemporaneo. Giappichelli.
Munuera Gómez, M. P., Blanco Larrieux, M.E, (2018). Legal Protection of the Rights of Olders Persons against Ageism. The Age of Human Rights,10, 42-63. https://doi.org/10.17561/tahrj.n10.3
Pagallo, U., (2017). From Automation to autonomous systems: a legal phenomenology with problems of accountability, in Proceedings of the Twenty– Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence Organization (IJCAI-17), Melbourne, 17-23. https://doi.org/10.24963/ijcai.2017/3
Pagallo, U., (2022). Il dovere alla salute. Sul rischio di sottoutilizzo dell’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario. Mimesis.
Pagani, P., (2012). Ricerche di antropologia filosofica. Orthotes.
Pastore, B., (2003). Per un’ermeneutica dei diritti umani. Giappichelli.
Pastore, B., (2021). Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica. Giappichelli.
Pirosa, R., (2021). Dal diritto alla salute all’healthism. Una ricostruzione giusfilosofica. Mucchi.
Pirosa, R., (2021). Il principio pluralista tra diritto e politica. Per una critica del multiculturalismo attraverso l’esperienza canadese.
Pirosa, R., (2022). Le ragioni della fiducia. Notazioni su un libro controcorrente. Nomos, 2, 1-14.
Pisanò, A., (2012). Diritti deumanizzati: animali, ambiente, generazioni future, specie umana. Giuffré.
Pound, R., (1922) (2012). An Introduction to the Philosophy of Law. Yale University Press.
Pound, R., (1920) (1966). The Spirit of the Common Law. Simons Company.
Pound, R., (2018). The Spirit of the Common Law. Routledge. https://doi.org/10.5771/9789563922837
Preterossi, G., (2018). La dimensione sociale della vulnerabilità. In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, (pp. 205-218). Giappichelli.
Riccobono, F., (1999). Soggetto, persona, diritti. Terzo Millennio Edizioni.
Rodotà, S., (2012). Il diritto di avere diritti. Laterza.
Ruckenstein, M., Dow Schüll, N., (2017). The Datafication of Health. Annual Review of Anthropology, 46, 261-78. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102116-041244
Sandel, M. (1984). The Procedural Republic and the Unencumbered Self. Political Theory, 12 (1), 81-96. https://doi.org/10.1177/0090591784012001005
Yeung, K., Lodge, M., (2019). Algorithmic regulation. OUP Oxford. https://doi.org/10.1093/oso/9780198838494.003.0001
Zanetti, Gf., (2005). Eguaglianza come prassi. il Mulino.
Zolo, D. (a cura di), (1999). La cittadinanza: appartenenza, identità, diritti. Laterza.
Regolamento (UE) 2024/1689, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689
Boletín Oficial de Castilla y Léon, 17 febbraio 2025, n. 32, pp. 452-504, https://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=17/02/2025
“Ethically Aligned Design, the IEEE Iniziative on Ethics of Autonomous and Intelligent Sistems”, https://standards.ieee.org/industry-connections/activities/ieee-global-initiative/
European Group on Ethics in Science and New Technologies, “Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’, https://vlex.es/vid/the-european-group-on-757681217
“Principles developed in conjunction with the 2017 Asilomar Conference on Beneficial AI”, 5–8 Gennaio 2017, https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles/
“The Montreal Declaration for a Responsible Development of Artificial Intelligence”, https://declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration/
[*] Questo articolo deve la sua elaborazione al progetto di ricerca e sviluppo PID2023-152437NB-I00/Knowledge Generation, e-CARE: Il diritto alla cura nella società digitale (e-CARE), finanziato da MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ e FEDER/EU.
[1] L’acrostico “wasp” (white anglo-saxon protestant), utilizzato nel dibattito nordamericano a partire dagli anni Sessanta del Secolo scorso, emblematizza una soggettività “razzialmente” e religiosamente connotata che giunge a comprendere progressivamente altre caratteristiche compatibili con la costruzione stereotipica del soggetto di diritto: la conformità all’eteronormatività sessuale, abilità psico-fisiche rispondenti alla “norma”, il rispetto di certi parametri di forma fisica.
[2] Quest’ultimo profilo concerne l’“healthism”, una tecnica discriminatoria che alloca presso l’individuo il dovere di provvedere alla cura della propria salute, risolvendosi, all’interno dell’ordinamento statunitense, in una base di legittimazione del superamento del “Welfare State”.
[3] Il concetto di “one-health” individua la pluralità delle determinanti che incidono sul benessere generale a partire dalla salute di tutti gli esseri viventi e del pianeta. Tale approccio pone l’accento sulle condizioni di svantaggio che, in modo differenziale, incidono sui gruppi sociali.
[4] La comprensione filosofica di tale questione coglie il principale campo di osservazione nei mutamenti del reale che si connettono alla crescente espansione dello sviluppo tecnologico. L’introduzione di una valutazione etica nelle dimensioni regolative diverse da quella morale può essere sostenuta a partire dalla necessità di escludere l’eticizzazione dei problemi rilevanti. Per questa ragione, alcuni studiosi oppongono una visione “soft-ethics” ad un approccio “hard-ethics” che rischia di regredire alla dimensione pre-giuridica o peggio al principio autoritaristico. In merito alla differenza costitutiva che intercorre tra le suddette prospettive: “L’etica hard o dura è quella che raccomanda un’azione come giusta anche quando la legge lo vieta. (…) L’etica soft è invece “post-compliance”: assume che la legge sia eticamente corretta e vada applicata, ma va oltre la legge, raccomandando un’azione giusta anche se non richiesta dalla legge”, (Floridi, 2022, 299).
[5] La dipendenza è una situazione soggettiva che riceve definizione dalla storica progressione nell’ermeneutica dell’idea di libertà. L’inquadramento teorico-giuridico del binomio libertà/dipendenza come dinamica dialettica intrinseca alla vita relazionale dell’essere umano, nello scenario attuale, passa inevitabilmente attraverso la digitalizzazione.
[6] La cultura giuridica, permeabile rispetto alla prospettiva interdisciplinare, può sovrastare la postura prevalente nella teoria del diritto fino allo scorso decennio. Questo approccio risulta descrivibile attraverso il termine “epoché”, dalla lingua greca “ἐποχή”, intesa quale “sospensione del giudizio” e altresì alibi di carattere metodologico dell’“inerzia” del sapere giusfilosofico rispetto all’avvento e alle conseguenze della digitalizzazione.
[7] In tale quadro, mostrano evidenti profili di interesse, da un lato, il “giusnaturalismo storico” di Roscoe Pound e la sua “concezione teleologica” del diritto e, dall’altro, il “giusnaturalismo procedurale” di Lon Fuller e la sua visione funzionalistica dello strumento giuridico.
[8] È stato osservato che l’epoca attuale coincide con l’era del “post-separazionismo”, (Pagani, 2012). Si può opporre a tale considerazione il rilievo secondo cui la prospettiva che ha accolto in modo incontroverso la necessità di introdurre una valutazione etica nel diritto attenga, in gran parte, all’ambito della bioetica. Sebbene, infatti, i prevalenti itinerari della teoria del diritto abbiano problematizzato categorie ed esiti teorici del positivismo giuridico come scuola dottrinale, si considera che alcuni di essi appaiono eccentrici rispetto al tema del superamento dell’autocomprensione – di impronta prevalentemente normativistica – degli ordinamenti giuridici.
[9] Lo sviluppo di questi passaggi teorici articolati nella relazione “Riflessi di un’interpretazione non disgiuntiva di ‘eguaglianza’ e ‘vulnerabilità’: un percorso attraverso il giusnaturalismo e il funzionalismo di Pound e di Fuller” deve molto alla riflessione sviluppata nell’ambito del workshop “Eguaglianza e vulnerabilità nella storia della filosofia del diritto: uno sguardo a partire dai classici”, coordinato da Isabel Fanlo Cortes e Ilario Belloni, nell’ambito del XXXIV Congresso SIFD – Società Italiana di Filosofia del Diritto, tenutosi presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nei giorni 11, 12, 13 settembre 2025.
[10] La progressiva attrazione della vulnerabilità nell’orbita giuridica individua una tappa emblematica della giurisprudenza evolutiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella quale la concettualizzazione dell’idea di vulnerabilità è argomentata attraverso l’accertamento della violazione del diritto alla vita, del diritto alla vita privata e familiare e del principio di non discriminazione, (Diciotti, 2018).
[11] Come si evidenzierà in seguito, l’ordinamento spagnolo ha promosso, a vari livelli, un processo di de-istituzionalizzazione inteso a valorizzare la relazionalità umana come sostrato delle istituzioni politiche e giuridiche, coinvolgendo le comunità nell’obiettivo di tutelare i diritti delle persone più vulnerabili.
[12] Si svuota di consistenza un approccio teorico-giuridico improntato al giusnaturalismo sostanzialistico che, muovendo dalla premessa dell’“eguaglianza per natura” di tutti gli esseri umani di fronte al trascorrere del tempo, trascenderebbe l’attuazione di trattamenti volti a promuovere un’effettiva condizione di parità.
[13] Il lemma “sostenibilità”, in ambito teorico-giuridico, nasce proprio nel campo di una prospettiva ecologica improntata al rispetto e alla tutela dell’ambiente; negli ultimi anni ha assunto, nondimeno, plurali valenze. Il dibattito specialistico riproduce, infatti, quali processi concorrenti rispetto ad uno sviluppo “sostenibile”, la sostenibilità sociale, economica e, altresì, la sostenibilità dello Stato sociale.
[14] Gli emendamenti del Parlamento europeo sulla Legge sull’Intelligenza Artificiale sono stati approvati il 14 giugno 2023, segnatamente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e ha modificato alcuni atti legislativi dell’Unione (COM (2021) 0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)). Tale percorso di tematizzazione legislativa ha condotto all’istituzione di un quadro giuridico uniforme all’interno dello spazio europeo confluendo nell’approdo finale dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689.
[15] “Principles developed in conjunction with the 2017 Asilomar Conference on Beneficial AI”, 5–8 Gennaio 2017, https://futureoflife.org/open-letter/ai-principles/.
[16] “The Montreal Declaration for a Responsible Development of Artificial Intelligence”, https://declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration/.
[17] “Ethically Aligned Design, the IEEE Iniziative on Ethics of Autonomous and Intelligent Sistemshttps://standards.ieee.org/industry-connections/activities/ieee-global-initiative/.
[18] European Group on Ethics in Science and New Technologies, “Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’, https://vlex.es/vid/the-european-group-on-757681217/.
[19] “House of Lords, Select Committee on Artificial Intelligence, Report of Session 2017-19, “AI in the UK: ready, willing and able?”, https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/10002.htm.
[20] Sull’iter di approvazione e l’entità degli stanziamenti economici, si veda: https://bocyl.jcyl.es/html/2025/02/17/html/BOCYL-D-17022025-18.do.
[21] Cfr. Boletín Oficial de Castilla y Léon, 17 febbraio 2025, n. 32, pp. 452-504.
[22] In merito al ripensamento dei servizi sociali, cfr. https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/plan-accion-castilla-leon.html.
[23] Il principale canale è costituito dalle associazioni sindacali di pensionati.
[24] Le linee di indirizzo concernenti la deistituzionalizzazione, nell’ambito dell’UE e dell’ONU, hanno assegnato centralità alla persona umana come soggetto titolare di diritti, con particolare attenzione al diritto alla libertà personale (art. 14 Convention on the Rights of Persons with Disabilities), alla vita indipendente e alla partecipazione alla società (art. 19 Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Sulla base di tali principi, l’OMS ha elaborato il programma “QualityRights” che privilegia l’ambito della formazione nell’elaborazione di politiche, prassi e documenti normativi intesi a promuovere la tutela dei diritti fondamentali (Funk & Bold, 2020).